Articolo 1
E’ costituita, con sede, presso l’ENCI a Milano in via Corsica 20, l’Associazione KURZHAAR CLUB ITALIANO” brevemente denominata KCI. Associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzioni e di sostituzioni dell’ENCI.
L’Associazione è senza fini di lucro.
Articolo 2
Il Kurzhaar Club Italiano:
a) ha come scopo il miglioramento genetico della popolazione, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo della razza Kurzhaar, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine il KCI fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti;
b) riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o “ad acta” nonchè di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonchè dal Regolamento di attuazione del medesimo;
c) presta all’ENCI piena collaborazione, in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzati dall’ENCI;
di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonchè ogni altra informazione di rilievo circa l’attività
associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
d)assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
e)organizza manifestazioni direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con i Gruppi cinofili da questo riconosciuti, oppure con altri Enti o Associazioni specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabiliti;
f)favorisce attraverso la pubblicazione di studi e articoli sulle riviste specializzate la preparazione teorica e pratica di quanti si interessano alla razza, relativamente agli aspetti zootecnici e venatori, all’allevamento ed utilizzazione del Kurzhaar;
g)può pubblicare un periodico di informazione e cultura sul Kurzhaar, nonchè libri, annuari e testi di varia natura sul kurzhaar;
h)partecipa ad enti ed associazioni aventi fini analoghi nazionali ed internazionali.
SOCI
Articolo 3
Possono essere soci del Kurzhaar Club Italiano tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento e alla valorizzazione dei Kurzhaar, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Articolo 4
I soci si dividono in soci ordinari, sostenitori e vitalizi.
I loro diritti e i loro doveri nei confronti della Società sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne versano una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.
Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che il Kurzhaar stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Articolo 5
Per essere soci del KCI occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dalla data di presentazione della stessa. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’ attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Articolo 6
L’Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote associative annuali.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non rivalutabile, nè rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.
Articolo 7
L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Articolo 8
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’articolo 7;
b) per morosità. E’ facoltà del Consiglio Direttivo deliberare la decadenza del Socio che al 1° ottobre non ha ancora versato la quota sociale per l’anno in corso; la decadenza del socio avverrà sempre nei confronti di coloro che non hanno ancora versato la quota entro il 31 dicembre;
c) per esclusione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento e nelle deliberazioni degli Organi del Club .
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Articolo 9
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.
Tutti i soci maggiorenni dell’Associazione specializzata, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, dispongono del diritto di voto per la approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione stessa.
ORGANI SOCIALI
Articolo 10
Sono organi della Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio composto dai Consiglieri eletti e da un consiglieri nominato dall’Enci;
c) il Presidente
d) il Comitato dei Probiviri
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Articolo 11
L’Assemblea generale è composta dai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario, sostenitore o vitalizio ha diritto ad un voto.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l’assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Articolo 12
-L’assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente, oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgere votazioni con schede segrete, lo spoglio delle schede.
L’ Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la proposta si intende respinta.
Articolo 13
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva pubblicazione sull’Organo Ufficiale dell’ENCI o, alternativamente, sul periodico d’informazione dell’associazione o con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci;
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
Articolo 14
-L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’associazione;
b) sulla relazione del Presidente;
c) sulla elezione delle cariche sociali;
d) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
e) sulle modifiche dello statuto;
f) sul Regolamento di attuazione dello statuto;
g) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’articolo 4;
h) sulla perdita della qualità di socio nei casi di esclusione;
i) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti che rimarranno in carica per tre anni solari, a meno che non decada il Consiglio, nel qual caso decadranno anche gli stessi. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto saranno deliberate da Assemblea Straordinaria.
CONSIGLIO
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è composto da undici Consiglieri eletti dall’ Assemblea dei soci e da un Consigliere nominato dall’ENCI che rimane in carica, indipendentemente dalla durata del consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonchè fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venissero a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero collegio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.
Articolo 16
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, e sottopone per l’approvazione all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissioni di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc.
Il Consiglio Direttivo redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e le sue modifiche, che sottopone alla approvazione dell’Assemblea Straordinaria.
Articolo 17
Il Consiglio provvede, altresì , alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti della società, di un Segretario ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed il/i Vice Presidenti devono essere nominati fra i Consiglieri eletti dall’Assemblea; Il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro. Il ruolo di Segretario e/o cassiere non potranno mai essere affidati al Consigliere di nomina ENCI. Il consiglio Direttivo nomina altresì i componenti del Comitato Tecnico di cui all’art 24 e 25.
Articolo 18
Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno e straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Se la riunione ha carattere d’urgenza l’avviso di comunicazione può essere inviato tre giorni prima tramite telefono o telefax.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal/i Vice Presidenti o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano per nomina.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
Articolo 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per nomina. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Articolo 20
Il patrimonio della Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessale da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Articolo 21
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del rendiconto economico finanziario non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Il rendimento economico finanziario consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie, ed il capitale proprio derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione e distribuzione degli stessi imposta dalla Legge.
COLLEGIO SINDACALE
O DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 22
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’Assemblea generale dei soci anche fra persone che non rivestono la qualità di Socio del KCI, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di una sindaco supplente: i sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, sentito il Collegio dei revisori dei conti e gli organi di controllo eventualmente preposti dalla legge, dovrà deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale che dovrà essere destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe o fine di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.
COMITATO TECNICO
Articolo 24
E’ costituito da membri, nominati dal Consiglio Direttivo e decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato. I membri saranno scelti fra i soci del KCI. Uno solo potrà essere membro del Consiglio Direttivo al fine di consentire una più autonoma attività nei confronti del consiglio stesso.
Articolo 25
Il comitato tecnico ha soltanto funzione consultiva; ad esso è demandato il compito di studiare argomenti zootecnici e tecnico-organizzativi inerenti la razza e di riferire gli esiti dei propri studi al Consiglio Direttivo.
Gli specifici argomenti ai quali il Comitato tecnico dedicherà la sua attività potranno essere indicati dal Consiglio Direttivo o autonomamente identificati dal Comitato stesso. Il Consiglio Direttivo può sciogliere in ogni momento qualsiasi Comitato Tecnico qualora abbia esaurito il proprio compito o quando il Consiglio stesso non ravvisi più la necessità di conservarlo in vita.
DELEGATI
Articolo 26
Il Consiglio può nominare Delegati Provinciali o Regionali allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell’Associazione ed alla valorizzazione del Kurzhaar. In tal caso il Consiglio potrà dettare le condizioni che riterrà opportuno nell’interesse unitario della Associazione. Le norme relative ai rapporti che debbono intercorrere i delegati e la sede centrale saranno disciplinati da un apposito regolamento il cui testo sarà approvato dal Consiglio Direttivo del KCI.
NORME DISCIPLINARI
COMMISSIONE DI DISCIPLINA(PROBIVIRI)
Articolo 27
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione, nonchè le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri del KCI, nonchè alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell’ENCI nell’ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello Statuto dell’ENCI, nonchè dal Colleggio dei Probiviri.
Contro gli inadempimenti possono essere adottate sanzioni disciplinari che variano a seconda della gravità dell’addebito.
Essi sono:
a) l’ammonizione semplice;
b) la censura;
c) la sospensione;
d) l’esclusione.
Competente a conoscere le violazioni disciplinari ed irrogare la relativa sanzione è il Collegio dei Probiviri del KCI composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dell’Assemblea.
I componenti della Commissione di Disciplina(Probiviri) durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi eleggono nel loro interno un Presidente ed un Segretario. I componenti della Commissione di Disciplina sono scelti di preferenza tra avvocati, magistrati e comunque tra persone dotate di conoscenze giuridiche anche se non rivestono la qualità di Socio del Club. La qualità di componente della Commissione di Disciplina è incompatibile con quella di Consigliere e di Sindaco del KCI. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di mancanza di almeno due componenti della Commissione di Disciplina durante il triennio si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima assemblea Ordinaria dei Soci. La decisione dei Probiviri del KCI sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto e sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI . Il KCI ottempera e dà esecuzione alle adesioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
VARIE
Articolo 28
Il KCI può inserire un suo notiziario nel contesto dell’organo ufficiale dell’ENCI. Su tale notiziario, o su altra pubblicazione edita dal KCI medesimo, potrà pubblicare le informazioni di interesse generale per gli amatori del Kurzhaar e di interesse particolare per i soci.
Articolo 29
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.
Articolo 30
La sede del club potrà essere variata, in ogni momento, con delibera da parte del Consiglio direttivo.
Articolo 31
Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le relative deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea straordinaria che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Articolo 32
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Regolamento di attuazione dello statuto del KCI, alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto, nonchè alle norme analoghe contenute nello Statuto dell’ENCI e nel Regolamento di attuazione dello statuto dell’ENCI.